L’articolo 10 in tema di “Riduzione della spesa in materia di invalidità” si apre con una novità importante; novità che annulla il beneficio economico dalla tutela di persone affette da gravi patologie, innalzando la percentuale minima di invalidità necessaria per l’erogazione dell’assegno di invalidità dal 74% (non 75%, come spesso si crede) all’85%. Infatti il comma 1 recita: “Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 é elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento”. Il decreto legislativo citato riguardava le “Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291". L’articolo 9 al comma 1 disponeva quanto segue: “9. 1. A modifica dell'articolo 13, pr...